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Cassazione: non licenziabile il lavoratore che sporga una denuncia penale nei confronti del datore


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Con l’ordinanza n. 14393 del 06.06.2018, la Cassazione afferma che la denuncia effettuata dal lavoratore per un comportamento di rilevanza penale tenuto dal datore non ha efficacia dirimente in ordine alla lesione dell'obbligo di fedeltà e, pertanto, non può assurgere a giusta causa di licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito della proposizione di una denuncia penale nei confronti del proprio datore.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che la proposizione, da parte del dipendente, di una denuncia penale nei confronti degli amministratori della società datrice, per fatti illeciti dei quali sia venuto a conoscenza, non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

La suddetta condotta, secondo i Giudici di legittimità, infatti, costituisce legittimo esercizio dei diritti derivanti dagli artt. 21 e 24 Cost.

A giudizio della Corte, tale condizione viene meno soltanto nel caso in cui si dia prova della precipua volontà del lavoratore di danneggiare il datore mediante false accuse ovvero del superamento della soglia del rispetto della verità oggettiva con colpa grave o dolo.

Anche la risonanza mediatica della legittima denuncia, per la sentenza, costituisce un elemento irrilevante ai fini disciplinari e non può essere causa di alcuna sanzione nei confronti del prestatore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla stessa al proprio dipendente.

A cura di Fieldfisher