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Cassazione: non è sufficiente la cessazione dell’appalto per licenziare il lavoratore addetto allo stesso


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Con l’ordinanza n. 13352 del 28.04.2022, la Cassazione afferma che, ai fini della legittimità del licenziamento, non è sufficiente che il lavoratore sia adibito all’appalto cessato, ma è necessario operare una comparazione della sua professionalità con quella degli addetti ad altre realtà aziendali.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole a seguito della cessazione dell’appalto cui era adibita.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l’azienda, nel corso dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, aveva offerto alla ricorrente la possibilità di un diverso impiego in altro Comune e la stessa aveva invece rifiutato detta ricollocazione.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che, in caso di licenziamento collettivo per fine appalto, laddove non venga trovato un accordo con le organizzazioni sindacali, la platea dei lavoratori interessati al recesso deve essere individuata applicando tutti i criteri legali e non solo quello riferito alle esigenze tecnico organizzative e produttive.

Per la sentenza, in particolare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori, ai fini della corretta applicazione dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 della L. 223/1991, deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti addetti ad un determinato reparto (o appalto) se detti prestatori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in diversi settori dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, statuendo l’illegittimità del recesso irrogatole.

A cura di Fieldfisher