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Cassazione: legittimo il licenziamento durante la malattia se sussiste la giusta causa


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Con l’ordinanza n. 26709 del 01.10.2021, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento per giusta causa, irrogato durante l'assenza per malattia e in vigenza del periodo di comporto, se fondato su una accertata violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver tenuto, durante il periodo di malattia, uno stile di vita non compatibile con la patologia che lo affliggeva ed in ogni caso idoneo a pregiudicarne la guarigione ed il rientro al lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittimo il recesso a fronte della violazione, da parte del ricorrente, dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è oggetto di una disciplina speciale che, in quanto tale, prevale su quella dei licenziamenti individuali per giusta causa e giustificato motivo.

Per la sentenza, tuttavia, ciò non significa che, durante il periodo di conservazione del posto, al dipendente assente per malattia non possa essere intimato un recesso basato su circostanze differenti ed estranee rispetto allo stato patologico.

Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, il lavoratore assente per malattia può essere sanzionato con un recesso per giusta causa, laddove tenga una condotta contrastante con i doveri generali di correttezza e buona fede ovvero violi specifici obblighi contrattuali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher