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Cassazione: l’azione ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ha valore anche come impugnativa stragiudiziale del licenziamento


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Con l’ordinanza n. 14212 del 04.04.2018, la Cassazione afferma che l’articolo 6 della l. 604/1966 deve essere interpretato nel senso che l’impugnativa stragiudiziale del recesso, prevista dal comma 1, è soddisfatta anche con l’esercizio da parte di qualsiasi organizzazione sindacale, nel termine di giorni 60, dell’azione ex art. 28 della l. 300/1970 avverso il licenziamento del dipendente.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello ritiene tardiva l'impugnativa del recesso, perché proposta unicamente con il ricorso introduttivo di primo grado, ben oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, previsto dall’art. 6 della l. 604/1966.
In particolare, i Giudici osservano che, a detti fini, non può avere nessun rilievo l'azione proposta dal sindacato, in relazione al medesimo atto di recesso, ai sensi dell'art. 28 l. 300/1970, sia perché autonoma e posta a tutela di interessi diversi, sia, ulteriormente, perché il lavoratore non ha spiegato intervento adesivo nel processo attivato dall'organizzazione né ha conferito al sindacato una procura speciale per la tutela anche dell'interesse individuale.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che l'espressa previsione, secondo cui il diritto di impugnativa del licenziamento può essere esercitato anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale, non ha altro significato che quello di conferire a qualunque associazioni sindacale (e non solo a quella cui il lavoratore abbia in precedenza aderito) il potere di rappresentare ex lege il dipendente, equiparando l'impugnazione effettuata dall'organizzazione sindacale, indipendentemente da un mandato o da una ratifica successiva, a quella compiuta direttamente dall'interessato.

La ratio della disposizione, secondo la sentenza, è, infatti, quella di attribuire al sindacato direttamente il potere di impugnazione del recesso, sulla base della presunzione che l'associazione sindacale, in quanto a conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli interessi del prestatore, impedendo, così, che si superi il termine decadenziale e si possa, poi, valutare con l'interessato l'opportunità di una prosecuzione dell'impugnazione in sede giudiziaria.

A giudizio della Corte, l’effetto impeditivo della decadenza può essere spiegato anche dall’azione incardinata dal sindacato, ai sensi dell’art. 28 della l. 300/1970, in relazione al licenziamento del dipendente, in quanto detta azione, se attivata tempestivamente, provoca, sul piano degli effetti, quello di contrastare il compimento dell'atto datoriale di risoluzione del rapporto individuale, realizzando, di conseguenza, la finalità propria della disposizione di cui alla l. 604/1966.

Ragionando diversamente, per i Giudici di legittimità, si finirebbe per violare il diritto del lavoratore all’impugnativa, che la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo ha definito, nell’articolo 30, come un diritto sociale fondamentale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher