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Cassazione: la denuncia del whistleblower non lo salva dai propri illeciti


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Con l’ordinanza n. 9148 del 31.03.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell'apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, infermiera presso un Ospedale pubblico, impugna giudizialmente la sanzione della sospensione per quattro mesi irrogatale per avere svolto attività non autorizzata presso un ente privato per circa otto anni.
A fondamento della predetta domanda, la medesima chiede l’applicazione della tutela prevista in caso di whistleblowing, avendo ella denunciato il perpetrarsi di simili condotte ad opera di altri colleghi.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, sul presupposto che la richiamata disciplina non può costituire uno scudo generalizzato rispetto ai comportamenti illegittimi commessi dal dipendente.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la normativa sul whistleblowing mira a tutelare le segnalazioni effettuate dai dipendenti ai propri superiori circa gli illeciti altrui, con l’effetto di impedire che il segnalante possa, per questo, essere sanzionato o sottoposto a misure in qualche modo discriminatorie aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.

Secondo i Giudici di legittimità, l’applicazione al dipendente di una sanzione per comportamenti illeciti propri resta, dunque, al di fuori della copertura fornita dalla norma.

Invero la stessa, continua la sentenza, non esime da responsabilità chi commetta un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri colleghi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità della sanzione irrogatale.

A cura di Fieldfisher