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Cassazione: la commissione di un reato prima dell’assunzione legittima il licenziamento?


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Con la sentenza n. 3076 del 10.02.2020, la Cassazione afferma che un reato commesso dal dipendente prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, può legittimare il licenziamento se la relativa condotta ha, all’interno dell’azienda, un disvalore sociale oggettivo tale da ledere il vincolo fiduciario.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli all’esito di una sentenza di condanna in sede penale per esser stato coinvolto in un giro di evasione internazionale.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che il reato non aveva alcuna attinenza con le mansioni svolte, anche perchè compiuto prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare una responsabilità disciplinare del dipendente, dal momento che nel periodo precedente all’assunzione non si configura neppure un obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, una ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, alcune condotte costituenti reato poste in essere prima dell’instaurazione del rapporto, possono - anche a prescindere da un’apposita previsione contrattuale in tal senso - integrare la giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino, attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto che in concreto, incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario.

Per la sentenza, ai fini della legittimità di un licenziamento irrogato in caso di reato commesso prima dell’assunzione, l’illiceità della condotta del lavoratore non deve essere rapportata alla responsabilità disciplinare, dovendo piuttosto considerarsi quanto il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice incida in concreto sul rapporto fra datore e dipendente.

A cura di Fieldfisher