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Cassazione: illegittimo il licenziamento per scarso rendimento se non è affisso il codice disciplinare


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Con l’ordinanza n. 24722 del 11.08.2022, la Cassazione afferma che la mancata affissione del codice disciplinare - costituente una forma di pubblicità che condiziona il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro - rende inefficace il licenziamento irrogato per scarso rendimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, per scarso rendimento, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando inefficace il recesso impugnato senza la previa affissione del codice disciplinare.

L’ordinanza

La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, per la legittimità della relativa sanzione è necessaria l’affissione del codice disciplinare.

Detta ipotesi, per la sentenza, si integra ogniqualvolta la contestazione abbia ad oggetto la violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione sia alle contingenze economiche e di mercato che al grado di elasticità nell'applicazione.

Secondo i Giudici di legittimità, in questo caso, l’ambito ed i limiti della rilevanza e gravità delle condotte, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 della L. 300/1970.

Difettando tale requisito nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità del recesso dalla stessa impugnato.

A cura di Fieldfisher