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Cassazione: il risarcimento di cui al 4° comma dell’art. 18 non esclude il diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso


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Con la sentenza n. 14192 del 04.06.2018, la Cassazione afferma che la tutela indennitaria-risarcitoria, di cui al quarto coma dell’art. 18 della l. 300/1970 nella sua versione post riforma Fornero, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo, essendo diversa la ratio sottesa ai due istituti (sulle novità introdotte nell'art. 18 dalla l. 92/2012 si veda: L’art. 18 (commi 1-6) dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore viene licenziato per giusta causa a seguito di un litigio avuto con una superiore gerarchica, nei cui confronti aveva proferito frasi dall’indiscutibile carattere ingiurioso, offensivo e di disprezzo.
A seguito dell’impugnativa giudiziale della sanzione espulsiva, la Corte d’Appello, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro durato oltre venticinque anni e del fatto che il comportamento del dipendente appariva frutto di una momentanea insofferenza verso la collega, riqualifica il recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dichiarandone, altresì, l’illegittimità.
In conseguenza di ciò, i Giudici condannano la società al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura minima di 12 mensilità, ex art. 18, comma 4, l. 300/1970, con esclusione, però, del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando parzialmente quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma che la tutela indennitaria-risarcitoria, di cui al quarto comma del novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non esclude il diritto del prestatore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, anche all'esito delle modifiche apportate dalla Legge 92/2012, non sono venute meno quelle esigenze, proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione.
Ciò, in quanto, per la sentenza, è diversa la ratio sottesa ai due istituti e questo impedisce di pervenire ad una diversa interpretazione della lettera della disposizione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, riconoscendo il diritto del medesimo a vedersi riconosciuta sia l’indennità di mancato preavviso che l’indennità risarcitoria conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher