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Cassazione: ha diritto alla reintegra il lavoratore licenziato sulla base di un fatto sussistente ma privo di illiceità


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Con l’ordinanza n. 3655 del 07.02.2019, la Cassazione afferma che, allorquando un fatto materiale contestato ad un lavoratore sia sussistente ma privo del carattere di illiceità, lo stesso deve essere considerato alla stregua di un fatto insussistente e, come tale, deve essere ricondotto all'ipotesi che prevede la reintegra nel posto di lavoro (sul medesimo argomento si veda: L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società datrice per essere stato visto nell’ultimo giorno di assenza per malattia, dalle ore 20 alle ore 22, a lavorare presso la pizzeria di proprietà della moglie.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, considerando il fatto contestato sussistente ma privo del carattere dell’antigiuridicità, dispone la reintegra in servizio del dipendente.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che l'insussistenza del fatto contestato - di cui all'art. 18 I. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della I. 92/2012 - comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, non è plausibile che il legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma disciplinarmente irrilevante.

Per la sentenza, dunque, l'irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà, perciò, luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quarto comma, dello Statuto dei Lavoratori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, nonostante non vi fosse dubbio sull’effettivo svolgimento dell’attività contestatagli da parte del dipendente, ha ritenuto tale condotta priva del carattere di illiceità, confermando, di conseguenza, il diritto del prestatore ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher