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Cassazione: effetti del licenziamento irrogato da un soggetto sprovvisto del potere di rappresentanza


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Con la sentenza n. 28496 del 06.11.2019, la Cassazione afferma che il licenziamento irrogato da un soggetto sprovvisto del potere di rappresentanza della società è pienamente valido se successivamente ratificato dai competenti organi societari.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli, sostenendo – tra le altre cose – l'illegittimità dello stesso, e della precedente contestazione disciplinare, in quanto provenienti non dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore delegato, ma dal direttore del personale sprovvisto del potere di rappresentanza della società datrice.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il principio di cui all’art. 1399 c.c. - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza - è applicabile, in virtù dell'art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, quali il licenziamento.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue, pertanto, che nell'ipotesi in cui la dichiarazione di recesso provenga da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza della società datrice, l'organo rappresentativo della stessa può efficacemente ratificare il licenziamento intimato.

Secondo la sentenza, in tale ipotesi, si realizza una situazione soggettivamente complessa a formazione successiva, destinata a perfezionarsi con la ratifica del titolare del potere di rappresentanza, in mancanza della quale l'atto di recesso non è né nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e soltanto nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato.
In altri termini, l’azienda è l'unico soggetto dal quale tale temporanea inefficacia è rilevabile, finché non intervenga la ratifica.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la piena validità del recesso a fronte della ratifica dell’operato del direttore del personale da parte del Consiglio di Amministrazione mediante un successivo verbale.

A cura di Fieldfisher