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Cassazione: condizioni di legittimità della lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto


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Con la sentenza n. 8628 del 16.03.2022, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, se il datore nel provvedimento espulsivo provvede a specificare le giornate di assenza del dipendente, non può più modificarle o successivamente aggiungerne altre.

La sentenza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che in tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato.

Tuttavia, continua la sentenza, ciò vale per il comporto c.d. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.
Invece, nel comporto c.d. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.

In quest’ultimo caso, per i Giudici di legittimità vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento posta a garanzia del lavoratore, con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso a fronte della non riconducibilità nel comporto dei giorni inerenti ad assenze ingiustificate.

A cura di Fieldfisher