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Tribunale di Milano: la revoca del licenziamento del dirigente non basta per evitare la procedura collettiva


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Con la sentenza n. 17628 del 02.07.2021, il Tribunale di Milano afferma che in caso di irrogazione del licenziamento a 5 dirigenti nell’arco di 120 giorni, la successiva revoca di alcuni di questi recessi non fa venir meno la necessità di avviare la procedura collettiva di cui alla L. 223/1991 (sul punto si veda: Licenziamenti collettivi: quali novità dalla giurisprudenza?).

Il fatto affrontato

Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli in data 24.02.2021, deducendo la nullità del recesso per violazione del divieto imposto dalla normativa emergenziale e, in subordine, l’illegittimità del provvedimento datoriale per mancata attivazione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 nonostante il licenziamento di altri 5 dirigenti nell’arco di un mese.
La società si costituisce in giudizio, eccependo la circostanza che 4 dei 6 licenziamenti erano stati revocati, a fronte di un accordo economico che aveva portato ad una risoluzione consensuale.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, che il tenore dell’art. 24 della L. 223/1991 è chiaro nel ricondurre anche i recessi dei dirigenti nel monte dei 5 necessari per integrare la fattispecie del licenziamento collettivo.

Per il Giudice, inoltre, assolutamente inconferente risulta la circostanza della revoca di alcuni licenziamenti a seguito di un intervenuto accordo economico.
Infatti – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – l’evento qualificabile come licenziamento e computabile ai fini della procedura collettiva è da intendersi con riferimento alla volontà del datore di porre fine ai rapporti di lavoro.

Secondo la sentenza, ne consegue che è irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti attuati, a conclusione delle relative procedure, sia eventualmente inferiore, come avvenuto nel caso di specie.

Ciò premesso, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso del dirigente e dispone la reintegra dello stesso nel proprio posto di lavoro.

A cura di Fieldfisher