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Cassazione - Cessazione del contratto di appalto: giustificato motivo oggettivo di licenziamento integrando il nesso tra ragione organizzativa/produttiva e soppressione del posto di lavoro


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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 25653 del 27 ottobre 2017, si è occupata in particolare del criterio che il datore di lavoro deve adottare per l’individuazione dei lavoratori da licenziare in caso di cessazione del contratto di appalto.

Il caso affrontato

Il datore di lavoro, in ragione della cessazione del contratto di appalto con un Comune per il servizio di trasporto pubblico locale, ha licenziato il lavoratore assegnato a tale appalto per giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo, in particolare, che la società convenuta avrebbe dovuto scegliere i lavoratori da licenziare secondo i criteri che la L. n. 223 del 1991, art. 5, detta per i licenziamenti collettivi, applicandoli nei confronti dell’intero complesso aziendale e, quindi, comparando le posizioni di coloro che svolgevano mansioni identiche e, quindi, fungibili di conducente-operatore di esercizio.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di primo e secondo grado ed ha affermato i seguenti principi:

- la giurisprudenza ha ritenuto di poter fare riferimento ai criteri che la L. n. 223 del 1991, art. 5, detta per i licenziamenti collettivi come standard idoneo a rispettare il principio di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. nella scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile;

- la soppressione di un servizio legato alla cessazione di un contratto di appalto integra il nesso causale tra la ragione organizzativa o produttiva posta a base del licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, e la soppressione del posto di lavoro ed è, pertanto, idonea ad individuare il personale da licenziare;

- è legittimo il licenziamento di un lavoratore motivato dalla cessazione del contratto di appalto, non essendo applicabili in via analogica i criteri di selezione con altri lavoratori della stessa azienda, non applicati nell’esecuzione dell’appalto, che svolgono mansioni identiche e fungibili.

 

A cura di Fieldfisher