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Min. Salute – Circ. n. 15127 del 12.04.2021 : Regole per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata


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Dopo l’aggiornamento del 6 aprile per il Protocollo delle misure anti-contagio, a cui hanno fatto seguito le Istruzioni INAIL per l’attuazione del piano vaccinale aziendale, il Ministero della Salute ha pubblicato la circ. n. 15127 del 12 aprile 2021 con cui vengono offerte indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo periodi di assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. 

Le procedure indicate variano a secondo della gravità della sintomatologia e, ovviamente, della manifestazione della positività. 

LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO: 

Per i lavoratori per i quali è stato necessario il ricovero ospedaliero, il datore di lavoro o il medico competente, ove nominato, dovranno verificare l’idoneità alla mansione con una visita medica preventiva, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, previa presentazione da parte del lavoratore di idonea certificazione di negativizzazione. 

LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI: 

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi meno gravi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI: 

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente casi ancora positivi nel proprio nucleo familiare convivente non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio. 

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE : 

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi ma che non presentino sintomi da almeno una settimane, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma, in applicazione del principio di massima precauzione, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare, il cui referto dovrà essere inviato dal lavoratore al datore di lavoro. 

In quest’ultima ipotesi, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. 

LAVORATORI CONTATTI STRETTI DI POSITIVI : 

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9.10.2020). 

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

E IN CASO DI SMART WORKING ?

La norma che disciplina attualmente la fattispecie è l’art. 26, comma 6, del D.L. 18/2020, il quale statuisce che “Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica”.

Da quanto sopra si evince, dunque, che la positività al COVID-19 deve essere gestita alla stregua di un normale periodo di malattia. Da ciò ne discende che, anche in caso di infezione asintomatica, il dipendente assente non può svolgere la prestazione in regime di smart-working, dal momento che l’indennità riconosciutagli – a titolo di malattia appunto – è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.