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INPS – Mess. n. 3653 del 9.10.2020: Tutela previdenziale della malattia nell’era Covid-19


donna raffreddata

Con mess. n. 3653 del 9.10.2020 l’ INPS chiarisce che, nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia. In questi casi infatti non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione ( sul punto si veda anche mess. n. 2584 del 24.06.2020 ) .

Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

Il Legislatore, a partire dal Decreto “ Cura Italia “, ha previsto per la quarantena e la sorveglianza precauzionale di soggetti fragili l’equiparazione al trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, pur non essendoci un’incapacità temporanea al lavoro riconducibile ad una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Conseguentemente l’ INPS ha ritenuto doveroso precisare che non potrà essere riconosciuta l’indennità nelle ipotesi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale continui a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro.

La tutela previdenziale della malattia andrà esclusa anche in ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di ordinanze e/o provvedimenti dell’autorità amministrative, o nel caso in cui sia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali.

Fonte: INPS – Mess. n. 3653 del 9.10.2020