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Vaccini in azienda: Accordo raggiunto con aggiornamento al protocollo del 24 aprile


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Via libera di governo, imprese e sindacati all' accordo che potenzierà la campagna nazionale di vaccinazione con la somministrazione dei vaccini anche in azienda. Sarà sufficiente per raggiungere l’obbiettivo minimo di 300 mila vaccinazioni al giorno ?

Il piano non si tradurrà in norme vincolanti. Fondamentale presupposto sarà l’adesione volontaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tutte le aziende potranno candidarsi liberamente; non è previsto nessun requisito minimo di carattere dimensionale così come la vaccinazione sarà offerta a tutti i lavoratori, "a prescindere dalla tipologia contrattuale".

Se la vaccinazione verrà eseguita in orario di lavoro, prosegue il Protocollo, il tempo necessario "sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro". Esclusa inoltre espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino mentre i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la somministrazione, "sono interamente a carico del datore di lavoro"

Restano invece ovviamente a carico dello Stato la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite. 

Tre le possibilità per i datori di lavoro che intendono aderire alla campagna. Le aziende potranno, infatti, organizzarsi con vaccinazione diretta in azienda, oppure avvalersi di strutture sanitarie private attraverso lo strumento della convenzione o, in alternativa, avvalersi delle strutture territoriali INAIL. 

Governo, imprese e sindacati hanno poi firmato anche l' aggiornamento del Protocollo delle regole anti contagio, per il contrasto e il contenimento del Covid, cui devono uniformarsi datori di lavoro e lavoratori: il testo del 24 aprile 2020 è stato adeguato ai cambiamenti intervenuti nel corso della pandemia.

E' stato reintrodotta la regola per cui "la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". Inoltre è stata rivista la parte in cui si parlava del Documento di valutazione dei rischi mentre è stata prevista una nuova sezione per regolare il reingresso a lavoro dopo la positività.

Il lavoro agile continua ad essere ritenuto un utile strumento di prevenzione oltre ad una valida alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali o alle ferie, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore.

In merito a trasferte e viaggi di lavoro nazionali o internazionali, il protocollo suggerisce che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, valuti il rischio in considerazione dell’andamento epidemiologico. 

Sono sospesi tutti gli eventi e attività formative in presenza anche se obbligatorie ( con alcune deroghe ) e non sono consentite le riunioni in presenza a meno che non vi siano motivi di necessità e urgenza ; Se impossibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione, andrà garantito il distanziamento e l’uso della mascherina chirurgica oltre ad un’adeguata areazione dei locali. 

ACDR