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Cassazione - Nullità delle dimissioni della lavoratrice entro un anno dal matrimonio, diritto alle retribuzioni arretrate e reintegra


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Con la sentenza n. 22913 del 22.09.2017, la Corte di Cassazione affronta il tema della tutela della donna nel periodo immediatamente seguente al matrimonio. 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7/1963 e s.m.i. le dimissioni rassegante entro l’anno dal matrimonio si presumono nulle e non spontanee, a meno che non vengano confermate davanti all’Ufficio del Lavoro entro un mese dalla data in cui sono state comunicate.

In caso di dimissioni nulle ai sensi del citato articolo, ai fini della decorrenza del diritto alle retribuzioni, a differenza dell’ipotesi di nullità del licenziamento per cui il datore di lavoro deve corrispondere le retribuzioni dalla data del recesso sino alla riammissione in servizio, assume rilevanza solo la data di messa in mora ex art. 1217 c.c. e non quella del recesso o di sola impugnazione delle dimissioni: la lavoratrice dimissionaria ha, dunque, diritto alle retribuzioni solo dalla data in cui offre nuovamente la prestazione lavorativa.

 

A cura di Fieldfisher