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Cassazione: al lavoratore dimissionario non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso


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Con l’ordinanza n. 6782 del 14.03.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, a seguito delle dimissioni rassegnate, ricorre giudizialmente al fine di vedersi riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il datore, pur avendo esonerato la ricorrente dalla prestazione lavorativa per la durata del preavviso, è onerato di pagare l'equivalente dell'importo della retribuzione che sarebbe spettata alla stessa per il periodo di preavviso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'istituto del preavviso adempie alla funzione economica di attenuare, per la parte che subisce il recesso, le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.

Per la sentenza, il preavviso ha efficacia obbligatoria e, quindi, qualora una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, la parte non recedente può liberamente rinunziare al preavviso senza riconoscere alcunché alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, statuendo la non debenza dell’indennità sostitutiva del preavviso in favore della lavoratrice dimissionaria.

A cura di WST