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Cassazione: dimissioni valide solo se viene seguita la procedura telematica


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Con l’ordinanza n. 27331 del 26.09.2023, la Cassazione afferma che il rapporto di lavoro subordinato può, attualmente, essere risolto per dimissioni solo nel caso in cui siano state seguite le modalità telematiche prescritte, a pena di inefficacia, dal Jobs Act.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di sostenere che il suo rapporto di lavoro con la società datrice era terminato a causa di un licenziamento orale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo invece che il rapporto doveva ritenersi estinto a fronte delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, seppur senza le prescritte modalità telematiche.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 151/2015, le dimissioni devono intervenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Secondo i Giudici di legittimità, la normativa richiamata non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme.

Ciò, per la sentenza, con il duplice obiettivo di conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco e di fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.

A cura di Fieldfisher