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Tribunale di Roma: appalto non genuino solo se il committente esercita un vero e proprio potere direttivo


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Con la sentenza n. 3101 del 27.05.2019, il Tribunale di Roma afferma che ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento non è sufficiente la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni ai dipendenti dell’appaltatore, essendo, invece, necessario che il committente eserciti un vero e proprio potere direttivo.

Il fatto affrontato

I lavoratori - impiegati presso un’impresa che eroga, per conto di un’azienda committente, servizi di call center - ricorrono giudizialmente per sentir dichiarare, a fronte della non genuinità del contratto d’appalto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società appaltante.

La sentenza

Il Tribunale di Roma afferma, preliminarmente, che, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, nelle ipotesi di appalti di servizio - che hanno ad oggetto la messa a disposizione delle energie lavorative - ciò che distingue l’appalto lecito da quello illecito è l’elemento dell’autonomia di gestione e di organizzazione dell’impresa e l’assunzione in via autonoma del rischio imprenditoriale.
Con la conseguenza che si ha interposizione vietata quando, non solo la società interposta è priva di una propria struttura imprenditoriale, ma la titolarità dei poteri di ingerenza in ordine all’esecuzione della prestazione è concretamente esercitata solo dal soggetto interponente.

Il Giudice trasponendo il predetto principio al caso di specie, ritiene sussistenti tre elementi fattuali in grado di provare agevolmente al genuinità dell’appalto ed in particolare:
1. la società datrice, nell’esecuzione del contratto di appalto ha utilizzato proprie attrezzature tecniche e sedi distinte da quelle dell’impresa committente;
2. l’organizzazione del lavoro, in ordine ai turni, ai permessi ed alle ferie è stata curata esclusivamente dai preposti dell’azienda appaltatrice;
3. le direttive sono state impartite mediante un portale gestionale non accessibile ai committenti.

Per la sentenza, quindi, non è sufficiente per provare la non genuinità dell’appalto la circostanza, dedotta dai lavoratori, secondo la quale in caso di modifiche delle modalità di svolgimento del servizio o di novità rilevanti nelle procedure o nelle condizioni contrattuali una formatrice dell’impresa committente si recava presso la sede di lavoro per impartire le necessarie indicazioni.
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, infatti, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni , il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma, stante la genuinità dell’appalto, respinge il ricorso dei lavoratori.

A cura di Fieldfisher