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Ritenute negli appalti, novità per il 2020 ?


appaltatore e appaltante

Dal 1° gennaio 2020 sono stati introdotti specifici obblighi in capo al committente che affidi - ad altra impresa - il compimento di opere o servizi:

• di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000,
• tramite appalti, sub - appalti, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali - comunque denominati – caratterizzati da:

  • prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente,
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o a questi riconducibili in qualunque forma).

Con riferimento a tali operazioni, il committente è tenuto a verificare che l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice abbia correttamente operato e versato le ritenute alla fonte per IRPEF e relative addizionali sui redditi dei lavoratori – dipendenti o parasubordinati - direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio oggetto del contratto.

È necessario, in particolare, verificare: i) l’avvenuto versamento delle ritenute operate; ii) la correttezza degli importi versati.

I controlli devono essere effettuati in relazione alle ritenute operate a partire dall’1.1.2020 (e, quindi, dai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche se relative a contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020 (Agenzia delle Entrate, Risol n. 108 del 23.12.2019).

Per effettuare i controlli richiesti, il committente deve ricevere - dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici – la seguente documentazione, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento presentate;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati - nel mese precedente - direttamente nell’esecuzione del contratto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore, collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite, nel mese precedente, nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La documentazione ricevuta deve essere idonea a consentire la ricostruzione degli importi versati – in relazione al committente interessato - a titolo di ritenute alla fonte, in modo da verificarne la correttezza.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia (Ris. 108/2019), la quantificazione della retribuzione (e della relativa ritenuta) - corrisposta ai lavoratori in relazione al singolo committente - deve essere effettuata in base a parametri oggettivi (es. sulla base delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Attenzione: in base alla disciplina in esame, l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice ha il divieto di utilizzare crediti in compensazione, per l’intera durata del contratto, per il versamento di: i) ritenute fiscali, ii) contributi previdenziali e assistenziali nonché iii) premi INAIL, relativi alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio.

I Mod. F24 per il pagamento delle ritenute devono essere predisposti - dall’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice - separatamente per ciascun committente.

Il committente, pertanto, riceverà – per le descritte verifiche - i Mod. F24 che dovranno riportare - nel campo “Codice fiscale del coobbligato” – il CF del committente e il codice identificativo 09 “Committente”, di recente istituzione (Ris. 109/2019).

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, i Mod. F24 pagati dall’impresa appaltatrice saranno consultabili anche nel cassetto fiscale del committente indicato quale coobbligato.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE:

Nel caso in cui non sia prodotta la documentazione entro il termine citato o – dall’analisi della documentazione ricevuta - emergano irregolarità, il committente ha l’obbligo di:

  • sospendere il pagamento del corrispettivo eventualmente maturato dall’impresa appaltatrice, finché perdura l’inadempimento, fino al 20 per cento del valore complessivo dell’opera (o, se inferiore, per l’importo delle ritenute non versate);
  • comunicare, entro 90 giorni, l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Qualora il committente sospenda i pagamenti in base alla citata disposizione, l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non avrà titolo per esercitare azioni esecutive per la riscossione del credito finché le ritenute non siano correttamente versate.

SANZIONI PER OMESSA VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE:

Nel caso in cui il committente non effettui i controlli previsti, questi è obbligato a pagare una somma pari alla sanzione dovuta, dall’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, per le violazioni in materia di ritenute (senza peraltro poter utilizzare crediti in compensazione).

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La norma consente di disapplicare la disciplina in esame, nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

  • sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito – nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio - versamenti in conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non abbia iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione, per importi superiori a 50.000 euro, relativi a IRES/IRAP/ritenute/contributi previdenziali, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

Il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato mediante apposita certificazione – rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – avente validità di 4 mesi (dalla data di emissione).

Pertanto, solo qualora l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice fornisca tale certificazione sarà possibile evitare i controlli prescritti dalla legge.