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Agenzia delle Entrate – Risol. n. 108 del 23.12.2019 : Appalti – Ritenute e compensazioni


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Con la Risol. n. 108 del 23.12.2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni, introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, in materia di “ Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, entrate in vigore dal 1° gennaio 2020.

La norma introduce, al comma 1, dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, l’articolo 17-bis il quale prevede, a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000€, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’ obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.

Tale versamento è effettuato dall’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Con la risol. n. 108 del 23.12.2019 l’ Agenzia delle Entrate precisa che la norma, al comma 1, pone a carico dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria l’onere del versamento delle ritenute, mentre al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento. A tal fine il committente è tenuto a richiedere all’impresa, di cui sopra, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infine, che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche con riferimento ai contratti di appalto, subappalto o affidamenti stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.

Fonte: Agenzia delle Entrate