Stampa

DDL n. 1638: Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020


aula palazzo madama senato
icona

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 24 dicembre, di seguito vengono riportate le principali novità in materia di lavoro e previdenza previste dal DDL n. 1638 collegato alla Legge di Bilancio 2020, di conversione in legge, con modificazioni del DL 26 ottobre 2019, n. 124 approvato dal Senato il 17 dicembre con 166 voti favorevoli, 122 contrari e nessuna astensione.

• art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge.

Il contenuto di tale articolo viene completamente sostituito. I soggetti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

La disposizione introduce indubbiamente nuovi obblighi particolarmente gravosi per le aziende, visto che i relativi adempimenti andranno realizzati a pochi giorni dalla prossima pausa natalizia. Dello stesso avviso è Confindustria, che in un proprio position paper ha suggerito di rinviare l’entrata in vigore della nuova disposizione al secondo semestre 2020.

Le imprese appaltatrici dovranno trasmettere al committente, entro cinque giorni successivi alla scadenza, oltre alle predette deleghe anche l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, con annessi tutti i dati per il calcolo delle ritenute. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non rispetti l’obbligo di comunicazione, o dalle relative comunicazioni il versamento delle ritenute non risulti completo, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dell’impresa appaltatrice, dandone comunicazione all’ Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 4 ha introdotto una sanzione per omessa o carente vigilanza del committente. Ed infatti “ in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”.

• Art. 13-ter - Lavoratori impatriati: agevolazioni maggiorate disponibili già dal 2019

Le agevolazioni per impatriati  previste dall’art. 5, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita" ) a partire dal 2020 sono già disponibili a decorrere dal periodo d’imposta in corso anche a coloro che sono rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e risultano già beneficiari del regime speciale di sui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. Le agevolazioni spettano sempre ai residenti all’estero da non meno di due anni che rientrano in Italia impegnandosi a rimanervi per almeno due anni e prestandovi la propria attività lavorativa in maniera prevalente.

• Art. 16-bis Modello 730 e riordino dei termini dell’assistenza fiscale

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo";

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le loro attività entro:

a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre";

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

ACDR