Le Commissioni VIII e X del Senato, nel procedere in sede consultiva all’esame del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, hanno espresso un parere favorevole con osservazioni sul testo, approvando un parere nella seduta del 20 novembre u.s. [ Senato, Commissione giustizia - parere motivato su DDL 1146 intelligenza artificiale ]
In relazione alle materie di competenza, l’attenzione delle Commissioni si è concentrata sulle disposizioni in materia di professioni intellettuali (articolo 12) e di uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nell'attività giudiziaria (articoli 13 e 14) nonché sull’articolo 15 che reca modifiche al codice civile e sull'articolo 16 che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Segnalando che nel corso delle audizioni svolte in sede consultiva sul disegno di legge è emersa la necessità di precisare, con particolare riguardo all'attività giurisdizionale ed alla professione forense, i limiti dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, sono diverse le osservazioni prospettate, fra le quali si segnalano le seguenti:
--art. 4. Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali:
-il comma 3 dell’art. 4 del disegno di legge prevede: “Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali”
Il parere chiede alle competenti Commissioni di merito di valutare se prevedere espressamente, conformemente al diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza, la facoltà dell'interessato di esercitare i propri diritti e intraprendere azioni in conformità a quanto previsto dalla normativa europea del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- il comma 4 dell’art. 4 del disegno di legge prevede: “L’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili”
Il parere, con riferimento a tale formulazione, chiede alle competenti Commissioni di merito di valutare se di rafforzare la tutela del minore nell'ambito dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale con l'introduzione di requisiti più chiari e stringenti per l'espressione del consenso del minore, tenuto conto sia del diverso grado di maturità dello stesso - distinguendo tra gli infraquattordicenni e gli ultraquattordicenni - nonché delle diverse classi di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale già previste dal Regolamento UE 2024/1689 anche in relazione alla finalità concreta del trattamento;
- - Art. 12.Disposizioni in materia di professioni intellettuali
-Il comma 1 dell’art.12 del disegno di legge stabilisce: ” 1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”.
Il parere, con riferimento a tale formulazione, chiede alle Commissioni di merito di valutare se specificare il termine di «prevalenza» del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera;
-il comma 2 dell’art. 12 del disegno di legge prevede:” 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
Il parere, con riferimento a tale formulazione, chiede alle Commissioni di merito di valutare se meglio precisare le modalità della comunicazione al cliente dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo che la comunicazione sia resa dal professionista in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione, al destinatario della prestazione intellettuale il quale ha facoltà di chiedere la esecuzione dell'opera con esclusivo lavoro intellettuale e con la precisazione che, in ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema e che risulta vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24;
il parere, ancora con riferimento al comma 2 dell' articolo 12, chiede che le Commissioni di merito valutino di specificare che la comunicazione costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto; inoltre sarebbe opportuno indicare che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale. Al riguardo, valutino le Commissioni di merito di precisare altresì che, per garantire l'osservanza della disposizione per le professioni ordinistiche, gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione;
-- Art. 14 Uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria
-Il comma 1 dell’art. 14 del disegno di legge prevede: “I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l’impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti”,
Il parere, con riferimento a tale formulazione, chiede che le Commissioni di merito valutino di prevedere in capo al Ministero della Giustizia una competenza certificativa e di sorveglianza dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, al fine di assicurare concretezza ed effettività alla funzione di controllo, con eventuali sanzioni per l'utilizzo di sistemi non certificati;
Il parere, ancora con riferimento all' articolo 14, comma 1, chiede che le Commissioni di merito valutino di prevedere che il Ministero della Giustizia, nel disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, acquisisca i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense ovvero la previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative.
a cura di WST Law & Tax