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INL – Nota n. 422 del 17.01.2020 : Appalti illeciti – Sanzionabilità della PA


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Con la nota n. 422 del 17.01.2020 l’ INL torna sull’argomento degli appalti illeciti per precisare l’esatta portata applicativa dell’art 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, in riferimento alla possibile estensione alla Pubblica Amministrazione dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalti illeciti ( art. 18, commi 1, 2 e 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 ).

Il citato articolo 1, comma 2 esclude espressamente le pubbliche amministrazioni dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, ma la portata applicativa della disposizione non è stata sempre scontata. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la volontà del legislatore è quella di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, sottolineando che “….l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9.” (cfr. Cass. sent. n. 15432/2014).

Tale ultima disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime ex art. 19 del D.L.gs. n. 276/2003, il quale prevede “ Sanzioni Amministrative “ per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro senza nulla prevedere in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione o di appalti.

In assenza di un espressa previsione normativa, la nota n. 422 del 17.01.2020 precisa che l’ impianto sanzionatorio per somministrazione e appalti illeciti ( art. 18, commi 1, 2 e 5-bis D.Lgs. n. 276/2003 ) deve trovare applicazione solo nei confronti del somministratore o pseudo–appaltatore privato, considerato che la norma sanzionatoria non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva tanto meno nei confronti di un soggetto pubblico.

Da ultimo l’ INL ricorda che, secondo il condiviso orientamento della Cassazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni riguardo la responsabilità solidale tra committente e appaltatore ( art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 ) non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni”.

Tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori nei casi di inadempimenti addebitabili all’appaltatore. Infatti i lavoratori potranno comunque avvalersi della tutela civilistica dell’ art. 1676 del Codice Civile, intraprendendo un azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, o di quella disposta dal codice degli appalti.

Fonte: INL - nota n. 422 del 17.01.2020