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Min. Lavoro – Interpello n. 3/2021 : Smart working e collocamento obbligatorio – lavoratori computabili


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Con l’ interpello n. 3/2021 , in risposta all’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di escludere gli Smart Worker dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere per il collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n. 68/1999. 

L’ Istanza formulata prende le mosse dalla previsione contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che sancisce l’esclusione dei “ lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”. 

IL PARERE MINISTERIALE : 

Il Ministero del lavoro non ritiene ammissibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working, che dunque sono inclusi dalla determinazione della quota di riserva. 

I casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, come specificato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210. 

L’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale sostiene il Ministero del lavoro, è “suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici”. 

D’altronde la ratio sottesa dell’art. 23 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 è ben diversa da quella degli art. 18-23 della Legge n. 81/2017 e va rinvenuta nell’ intento del legislatore di incentivare quanto più possibile il ricorso ad un importante strumento di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa che, seppur introdotto da tempo nell’ordinamento (2004) e a dispetto delle sue potenzialità, nella realtà fattuale si è rivelato una modalità di lavoro residuale. 

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte il Ministero ha ritenuto pertanto che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva del collocamento obbligatorio. 

Fonte: Min. Lavoro