Stampa

Cassazione: il rimando al CCNL non è sufficiente per ritenere specifico il patto di prova


icona

Con la sentenza n. 1099 del 14.01.2022, la Cassazione afferma che la clausola del contratto individuale relativa al patto di prova può essere integrata dal richiamo alle previsioni della contrattazione collettiva, ma tale circostanza non è - in concreto - sufficiente a conferire specificità al contenuto dei compiti sui quali deve espletarsi la prova.

Il fatto affrontato

La dipendente ricorre giudizialmente al fine di sentir accertata la nullità del patto di prova apposto al suo contratto di lavoro e, conseguentemente, del recesso datoriale intimatole per mancato superamento della prova stessa.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante il difetto di specificità del patto di prova nella individuazione delle mansioni di concreta adibizione della lavoratrice.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il requisito della specificità è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in ordine alla prestazione ed alle mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale.

Secondo i Giudici di legittimità, la specificazione può avvenire anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo, con riferimento all'inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.

Per la sentenza, ne consegue che se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, risultando altrimenti generica la segnalazione della sola categoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e dichiara nullo per difetto di specificità il patto di prova, posto che la clausola del CCNL, richiamata dallo stesso, prevedeva genericamente l’indicazione di “altri lavori analoghi”.

A cura di Fieldfisher