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INPS – Circ. n. 33 del 23.02.2018: Lavoratori precoci – Condizioni di accesso modificate in legge di bilancio


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L’INPS, con la circolare n. 33 del 23.02.2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ampliamento del novero dei beneficiari del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, alla luce delle recenti novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 162 a 165 della L. n. 205 del 27.12.2017). Per quanto non modificato dalla predetta legge, viene fatto rinvio al contenuto della circolare INPS n. 99 del 16 giugno 2017, ove compatibile ed ai successivi messaggi.

In sostanza le disposizioni di modifica, riguardanti le condizioni di accesso al beneficio previste in Legge di Bilancio 2017 ( art. 1, commi da 199 a 205, della L. n. 232 del 11.12.2016 ) hanno consentito un ampliamento del novero di beneficiari, in particolare:

DISOCCUPATI (Art. 1, comma 199, lett. a), L. n. 232 del 11.12.2016):

L’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo la possibilità, già presente nella Legge di Bilancio 2016, di presentare domanda di accesso al beneficio per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.

Come già specificato al punto 1 del messaggio INPS n. 2884 del 11.07.2017, per poter accedere al beneficio, il soggetto deve aver goduto integralmente la prestazione di disoccupazione. In più devono essere decorsi almeno tre mesi dal suo termine, durante i quali il soggetto deve aver mantenuto lo status di disoccupato (come chiarito nel paragr. 1.2 della circolare INPS n. 99 del 2017 e nel messaggio INPS n. 4195 del 2017). Il beneficio non spetta agli inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione.

PARENTI E AFFINI ENTRO IL 2° GRADO (Art. 1, comma 199, lett. b), L. n. 232 del 11.12.2016):         

A partire dal 1° gennaio 2018, ampliamento dei beneficiari per parenti di secondo grado ( in linea retta, nonni e nipoti ; in linea collaterale i fratelli e le sorelle) o affini entro il secondo grado ( suoceri, generi, nuore, coniugi derivanti da precedente legame e cognati) che assistano, al momento della richiesta, da almeno sei mesi, il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla L. n. 104 del 1992.

Per tali soggetti, il beneficio è subordinato all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona malata si trovino in una delle seguenti condizioni:

 

  • abbiano compiuto settanta anni di età al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso;
  • anch’essi siano affetti da patologie invalidanti;
  • sono deceduti o mancanti

Per quanto riguarda il requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento.

AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA' GRAVOSE (Art. 1, comma 199, lett. d), L. n. 232 del 11.12.2016):

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2018, viene meno la condizione necessaria della continuità dell’attività gravosa. Per accedere al beneficio sarà sufficiente che il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

• svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa.

• oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività gravosa.

L’elenco delle attività gravose (allegato C ed E della L. 232 del 2016) viene integrato con professioni quali: operai dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e del settore siderurgico.

TERMINI DI PRESENTAZIONE: I soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, dovranno fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni entro il 1° marzo. Le domande presentate oltre il predetto termine e, comunque, non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio rimarranno delle risorse residue.

L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio: -

  • entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo; in questo caso la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa;
  • entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.