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INPS – Circ. n. 99 del 16.06.2017: Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata


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Con la circolare n. 99 del 16.06.2017, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione contenuta nei commi da 199 a 205 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa alla riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria IVS per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma.

La circolare in commento delinea con precisione l’ambito di applicazione della disposizione, fornendo istruzioni specifiche circa il requisito contributivo, ovvero dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento dei 19 anni, nonché circa i requisiti soggettivi espressamente elencati, e nel dettaglio:

1. stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;

4. sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Vengono poi forniti chiarimenti circa i casi di incumulabilità e incompatibilità del beneficio ed istruzioni dettagliate riguardanti la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio e la domanda di pensione.