Stampa

INPS - Circ. n. 27 del 10.03.2023 : Quota 103 – Istruzioni per l’accesso alla pensione anticipata flessibile


icona

Dopo le istruzioni per il pensionamento anticipato “ Opzione Donna “, l’ INPS fornisce a distanza di pochi giorni le istruzioni in materia di pensionamento anticipato flessibile “ Quota 103 “, previsto dalla Legge di Bilancio 2023 in via sperimentale per i lavoratori con 62 anni di età e 41 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023.

Non va dimenticato, però, che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 pone il lavoratore prossimo alla pensione di fronte ad una scelta, quella dell'opzione per l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa, con un conseguente aumento in busta paga in alternativa al collocamento a riposo. 

Infatti per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

Per la maturazione dei requisiti la circ. n. 27 del 10.03.2023 ricorda che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono valutabili periodi di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. 

Cumulo periodi assicurativi – I requisiti possono essere perfezionati anche con il cumulo di periodi assicurativi maturati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’ INPS. Ciascuna delle gestioni interessate determina il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi maturati dal richiedente. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi. 

Decorrenza - Tenuto conto del carattere sperimentale della misura, i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, fermo restando la possibilità di conseguire il trattamento in qualsiasi momento successivo all’apertura della cd. finestra mobile, ossia un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale. Nel privato, ad esempio, lo slittamento è trimestrale e pertanto il 1° aprile coincide con la prima data utile per la decorrenza della prestazione. 

Importi - Il trattamento di pensione anticipata flessibile quota 103 è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ( art. 24, c. 6, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ). Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno ( pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro l’anno ). 

Incumulabilità con redditi da lavoro – Il trattamento di pensione anticipata flessibile non è considerato cumulabile con redditi da lavoro o dipendente, a eccezione di quello derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. 

Prestazioni di accompagnamento alla pensione anticipata - La Legge di bilancio ( art. 1, comma 284, lett. a) della L. n. 197/2022 ) ha previsto anche disposizioni per armonizzare le prestazioni straordinarie di accompagnamento alla pensione dei Fondi di solidarietà con il pensionamento anticipato flessibile Quota 103 e consentire il ricambio generazionale dei lavoratori più anziani. 

Il ricorso all’ assegno straordinario è subordinato alla stesura, e al successivo deposito, di specifici accordi collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione di accompagnamento. 

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario andrà erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non potrà essere erogato oltre il 31 marzo 2024.  

 

Fonte: INPS - Circ. n. 27 del 10.03.2023