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INPS – Circ. n. 25 del 6.03.2023 : Opzione donna – Chiarimenti in merito all’ accesso alla pensione anticipata


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L’Inps, con la circ. n. 25 del 6.03.2023 condivisa con il Ministero del lavoro, fornisce indicazioni sull’applicazione della legge di bilancio 2023 per quanto riguarda la pensione anticipata che le lavoratici possono percepire esercitando la cosiddetta opzione donna. 

Il primo punto considerato dalla circolare riguarda le destinatarie della opzione che, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 192, della legge, sono individuate nelle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nel predetto comma . 

A fronte della regola generale (60 anni e 35 anni di anzianità contributiva), la circolare sottolinea come il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. 

La circolare, inoltre, conferma come le “…lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa …” possono accedere alla pensione anticipata con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva e ciò anche in assenza di figli. 

Richiamati i requisiti anagrafico e contributivo richiesti a seconda di casi, la circolare si intrattiene ampiamente sulle ulteriori condizioni necessarie per accedere alla pensione grazie all’opzione donna, fra l’altro osservando: 

a)assistenza da parte della lavoratrice di una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: secondo la circolare il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza; in coerenza con l’orientamento espresso con la dal Ministero del lavoro, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, costituisce condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento); i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi come continuativi; lo status di persona con disabilità grave, si acquisisce e alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore; 

b)riduzione della capacità di lavoro superiore o uguale al 74 per cento, che sia accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; 

c) licenziamento o dipendenza da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: la circolare specifica che: - per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; - per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento; in relazione alle singole istanze pervenute, l’Inps provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico. 

Circa la decorrenza del trattamento pensionistico, la circolare ricorda che alla pensione anticipata per l’opzione donna si applica la cosiddetta finestra mobile, per cui le lavoratrici conseguono la pensione decorsi: - dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; - diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico, calcolato interamente con il sistema contributivo, può essere conseguito, come ribadisce la circolare, anche successivamente alla prima decorrenza utile, ferma restando la necessità della maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni illustrate alla data di presentazione della domanda. 

Fonte : INPS - Circ. n. 25 del 6.03.2023