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Min. Lavoro – Circ. n. 15 del 04.10.2018: CIGS per cessazione attività – istruzioni operative


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L’art. 44 del D.L. 109/2018 ha ripristinato la CIGS per cessazione attività. Nel 2015 il Jobs Act ha riordinato le integrazioni salariali, assoggettando il ricorso alla CIGS per cessazione attività a condizioni limitative tali da renderne l’utilizzo residuale. La circ. n. 15 del 04.10.2018 fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza; al monitoraggio delle risorse e, in particolare, alle condizioni per l’autorizzazione del trattamento CIGS per cessazione attività. Pertanto dal 29.09.2018, e per gli anni 2019 e 2020 il trattamento CIG per cessazione attività può essere riconosciuto sino a 12 mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 nel limite delle risorse disponibili.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO:

Il Ministero del lavoro precisa innanzitutto che la CIGS per cessazione attività deve intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale. L’accesso al trattamento è subordinato a tre condizioni alternative, indicate all’art. 2 del decreto ministeriale n. 95075 del 25.03.2016:

1.Cessione dell’attività: In caso di cessazione o riduzione dell’attività produttiva qualora sussistano concrete possibilità di cessione dell’attività ad impresa terza con il riassorbimento del personale ai sensi dell’art. 3 del decreto n. 95075 del 25.03.2016. Diventa un eventualità, e non una condizione come nella precedente regolamentazione, l’aver fruito di in precedenza di altre integrazioni salariali previste all’art. 21 del d.lgs. 148/2015.

2.Reindustrializzazione: Piani di reindustrializzazione possono essere presenti tanto dall’impresa in cessazione quanto dall’impresa terza subentrante.

3.Misure di politica attiva: In alternativa ai processi sopra descritti l’ammortizzatore sociale può essere richiesto anche come sostegno al reddito dei lavoratori in esubero purchè questi siano coinvolti in specifici percorsi di politica attiva presentati dalle Regioni in cui sono dislocate le unità produttive in cessazione.

L’ACCORDO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO:

In presenza delle suddette condizioni, l’accesso all’ammortizzatore sociale è subordinato alla stipula, in sede governativa, di un accordo con le organizzazioni sindacali. A tale accordo può partecipare il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni in cui è dislocata l’azienda. Costituiscono oggetto dell’accordo:

• Il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile alla cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale.
• Il piano di riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

L’impresa è tenuta ad esibiree idonea documentazione comprovante la cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obbiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività. Laddove richiesto il Ministero può adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dell’accordo.

Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertata la sostenibilità finanziaria dell’intervento; dopo l’impresa è tenuta a presentare l’istanza tramite il sistema informatico Cigsonline. L’istanza deve essere corredata dal verbale d’accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie. A riguardo la circolare puntualizza che a tali istanze non trova applicazione il procedimento di presentazione dell’istanze CIGS previsto all’art. 25 del d.lgs. n. 148/2015.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali