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Min. Lavoro – Decreto n. 95075 del 25.03.2016: Proroga CIGS – Criteri di accesso


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Con il decreto n. 95075/2016, il Ministero del Lavoro interviene per disciplinare le causali che consentono la proroga del trattamento di  Cassa Integrazione Straordinaria ( CIGS - art. 21, comma 4, del d.lgs. 148/2015 )

Il provvedimento ministeriale interviene in maniera stringente richiedendo la contestuale presenza di quattro sostanziali condizioni che legittimano la proroga della Cigs. In particolare:

1) La presenza di una Cigs per crisi e l’impossibilità per l’azienda di rispettare il programma di risanamento previsto nel piano presentato e, anzi, che si sia realizzato un aggravamento della situazione aziendale con l’impossibilità di proseguire l’attività produttiva al termine del periodo di Cigs;

2) in tale contesto deve essere verificata la possibile cessione dell’azienda che consentirebbe di salvaguardare anche i livelli occupazionali, in tutto o in parte, con la formale sottoscrizione di un accordo necessariamente concluso con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). L’obiettivo è chiaramente quello di premiare esclusivamente le situazioni più meritevoli dove concretamente sono valutate le prospettive di una rapida cessione d’azienda e di continuazione dell’attività aziendale: in tale ottica il Ministero dello Sviluppo Economico garantisce le necessarie verifiche dei progetti di subentro potendo anche diventare latore, in maniera riservata, di concrete proposte provenienti da terzi di rilevare l’attività, con l’obbligo di assicurare un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale;

3) sia presentato un programma di sospensione dei lavoratori (da parte della cedente) direttamente connesso – in termini di quantità e di durata - alla prevista cessione aziendale ed ai nuovi interventi programmati;

4) sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale (da parte della cessionaria), garantito da impegni assunti in sede di consultazione sindacale prevista dalla legge 428/1990.

Una volta realizzate congiuntamente le situazioni prima descritte e verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di Cigs, potrà avvenire la stipula dell’accordo in sede governativa, prima della scadenza della Cigs concessa per crisi aziendale come stabilito all’art. 3 del Decreto.

Solo a questo punto, l’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga del trattamento potrà presentare la domanda di integrazione salariale corredata del programma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) e d), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con specifica esclusione dei termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. 148/2015, che prevede un termine di presentazione della domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento.

All’Inps è affidato il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa previsti e relazionare i Ministeri del Lavoro e dell’Economia sull’andamento delle autorizzazioni concesse. Qualora siano raggiunti i limiti di spesa, s’interromperà la stipula degli accordi ministeriali finalizzati alla concessione della Cigs.

Fonte: INPS