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Decreto Genova – D.L. 109/2018 – Torna la CIGS per cessazione attività


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Con il Decreto Genova (art. 44 - D.L. 109/2018 ) torna pienamente fruibile la CIGS per cessazione attività. Con il riordino degli ammortizzatori sociali, realizzato dal D.Lgs. 148/2015, l’utilizzo della CIGS per cessazione attività era diventato ormai residuale, solamente come possibile proroga del trattamento CIGS per crisi aziendale e peraltro limitato al solo triennio 2016-2018. 

Presupposti della CIGS per cessazione attività ( art. 44 del D.L. 109/2018 ) 

Il ripristino dell’ammortizzatore sociale consentirà di tutelare maggiormente quei lavoratori impiegati in siti produttivi coinvolti in processi di delocalizzazione o prossimi alla cessazione dell’attività, in attesa di concrete “ prospettive di cessione attività con conseguente riassorbimento occupazionale” oppure “laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata”.

Durata del trattamento

La cassa sarà disponibile “a decorrere dalla data di entrata in vigore decreto e per gli anni 2019 e 2020” e potrà essere autorizzata “sino ad un massimo di dodici mesi complessivi”.

Risorse disponibili

Il trattamento verrà riconosciuto “nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 21, c. 4, del d.lgs. 14.092015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica”. In sostanza si tratta di uno stanziamento di risorse pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018; risorse che sono in larga parte ancora disponibili, vista la stringente regolamentazione dell’accesso alle prestazioni operata dal decreto di riordino del Jobs Act.

A riguardo, già la condizione che aveva subordinato l’utilizzo della CIGS per cessazione alla fruizione di un precedente periodo di CIGS per crisi si è rilevata fortemente limitativa. A seguire il D.M. 95075/2016 aggiungeva altre condizioni: Impossibilità di completare il piano di risanamento; previsione di un riassorbimento occupazionale e cessazione attività con la prospettiva di una ripresa attraverso la cessione dell’azienda ad un nuovo investitore.

La circ. n. 15 del 04.10.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti e indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza; al monitoraggio delle risorse e, in particolare, alle condizioni per l’autorizzazione del trattamento CIGS per cessazione attività. Queste si dimostrano decisamente meno vincolanti rispetto alla previgente disciplina del Jobs Act visto che la fruizione di un precedente periodo di CIGS è ora solo un " eventualità".

Verifica della sostenibilità finanziaria

“In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario”.

“Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non potranno essere stipulati altri accordi”.

S.P.