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INPS – Circ. n. 74 del 25.05.2018: Ormeggiatori e barcaioli – disciplina dell’assegno ordinario.


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Con la circolare n. 74 del 25.05.2018, l’INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli, istituito dal Decreto interministeriale n. 95440 del 18.04.2016. Vengono fornite istruzioni in ordine alla disciplina generale dell’assegno ordinario, riguardo il conguaglio della prestazione e il pagamento della contribuzione addizionale che avviene con modalità operative analoghe a quelle previste per il contributo addizionale della CIG (cfr. circolare n. 170 del 15.11.2017).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Con il messaggio n. 2536 del 19.03.2017 sono state fornite indicazioni relative alla presentazione delle istanze di accesso alla prestazione di assegno ordinario garantita dal Fondo. Le aziende interessate devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre i 15 giorni dall’inizio della stessa.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE:

La concessione dell’assegno ordinario è subordinato ad un comunicazione preventiva alle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e deve contenere le cause di sospensione o riduzione del lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Entro sette giorni viene convocata un incontro fra associazioni sindacali e datoriali che dovrà concludersi nei sette giorni successivi. Ai fini dell’accesso alla prestazione non è necessario che la consultazione sindacale si concluda con un accordo. Il verbale dell’accordo andrà allegato all’Istanza.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

L’assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale nel rispetto dei seguenti massimali:

  • inferiore o uguale a 2125,36: 982,40 euro
  • superiore a 2125,36: 1.180,76 euro.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga gli assegni per nucleo familiare. Per quanto riguarda la conciliabilità con il reddito da attività lavorativa e con altri istituti contrattuali ( ferie infortunio, malattia e maternità ) si applica la disciplina illustrata nella circolare n. 130 del 15.09.2017.

DURATA DELLA PRESTAZIONE:

L’assegno ordinario può essere erogato (per ciascun Gruppo) a non più di 40 unità lavorative all’anno, per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui, nel rispetto delle durate previste dal D.Lgs. n. 148/2015 a secondo delle causali invocate ( art. 12, D.Lgs. 148/2015 e art. 22 del D.Lgs. 148/2015).

Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’ 80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell arco di tempo previsto dal programma autorizzato ( Min. Lavoro – Circ. n. 16 del 28.08.2017 ).

Come per CIGO e CIGS, è prevista una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile; per la causale del contratto di solidarietà la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22, c. 5, del D.Lgs n. 148/2015).

CONTRIBUTO ADDIZIONALE: 

In caso di fruizione dell’assegno ordinario è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170 del 15.11.2017).

CONTRIBUZIONE CORRELATA:

Per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, la relativa contribuzione correlata. Il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Per il calcolo della retribuzione persa si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9 del 19.01.2017.

Infine vengono fornite istruzioni riguardo le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS

Fonte: INPS