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INPS – Circ. n. 170 del 15.11.2017: Conguagli e contributo addizionale fondi di solidarietà – Istruzioni


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Con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017, l’Istituto intende fornire indicazioni tecniche circa la compilazione del flusso UNIEMENS per i conguagli sia delle prestazioni di integrazione salariale garantite dal Fondo di integrazione salariale, dai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici sia degli interventi formativi dei fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle imprese assicuratrici e del Gruppo Poste Italiane.

Il nuovo quadro operativo delineato dalla circolare 170/2017 entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018. Per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale di cui hai messaggi n. 4885/2016, n. 7636/2015, n. 209/2017, n. 1324/2017. Resta di fondamentale importanza il riferimento alla circolare INPS n. 9/2017 e n. 56/2017 e al messaggio n. 1444/2017 per quanto riguarda il concetto di unità produttiva, i termini del conguaglio e le modalità di calcolo del contributo addizionale.

Sulla base delle previsioni di legge (art. 7 commi 2 e 3, del D.lgs. n. 148/2015), le integrazioni salariali dei fondi di solidarietà seguono le medesime regole di fruizione di quelle ordinarie anche per quanto riguarda il termine per il rimborso delle prestazioni. Di conseguenza il datore di lavoro pagherà per conto del fondo e, solo dopo la necessaria autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito all’atto di assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria mediante flusso UNIEMENS.

TERMINE DECADENZIALE PER IL CONGUAGLIO: Si ricorda che il conguaglio delle prestazioni, deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto. Si fa presente che per i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale finanziabili dai fondi non vige il termine decadenziale semestrale anzidetto.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE: In aggiunta si ricorda anche che, per quanto riguarda il contributo addizionale, l’obbligo di pagamento è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto. Ulteriori e più precise indicazioni sono contenute all’interno della circolare in esame.

 

Fonte: INPS