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INPS – Circ. n. 9 del 19.01.2017: Integrazioni salariali – Unità produttiva e contributo addizionale.


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Con la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, l’INPS, a completamento del processo di attuazione del D.Lgs. n. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, fornisce istruzioni per l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali per la compilazione del flusso UniEmens.

In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.

UNITA’ PRODUTTIVA: Funzionale all’adeguamento sono le precisazioni fornite riguardo la nozione di unità produttiva. L’elemento distintivo resta l’autonomia organizzativa autocertificata in sede di iscrizione in anagrafica aziende. A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, l’Istituto identifica due indici dell’organizzazione autonoma:

• L’unità produttiva deve avere una fisionomia distinta con un proprio riparto di risorse così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali dovendo essere idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase di esso.

• Unitamente al primo indice, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

• Si precisa che per cantieri edilizi e affini, compresa l’impiantistica industriale, l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa dell’unità produttiva, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è subordinata alla stipula di un contratto di appalto di un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo (si richiama altresì quanto previsto nella circ. INPS 139/2016 – parte seconda – paragrafo 5).

Si fa presente che, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva. La valorizzazione è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali a partire dal flusso Uniemens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE: L’art. 5 del decreto 148/2015 ha modificato l’assetto e la misura della contribuzione addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. La disposizione citata pone a carico delle imprese un contributo pari a:

• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

• 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

• 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile

Le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, rimangono assoggettati alla precedente disciplina, i seguenti periodi:

• domande presentate entro il 23 settembre 2015, anche per periodi di integrazione successivi al 24 settembre 2015;

• proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015 (Min.Lav., circ. n. 30/2015);

• istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015 (Min.Lav., circ. n. 30/2015);

• domande di Cigs presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015 a seguito di consultazione sindacali/verbali di accordo e conseguenti sospensioni e riduzioni intervenute entro il 23 settembre 2015 (Min.Lav., nota n. 14948/2015).

L’obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Nel flusso UniEmens relativo al mese di paga successivo alla data di autorizzazione andrà esposto oltre al contributo addizionale corrente, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

 

Fonte:INPS