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INPS – Circ. n. 188 del 22.12.2017: Fondo credito ordinario e cooperativo – Domande di riscatto e ricongiunzione per l’assegno straordinario.


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L’INPS, con la circolare n. 188 del 22.12.2017, fornisce le istruzioni di attuazione relative all’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, secondo quanto stabilito all’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017.

L’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 98998 del 3 aprile 2017 prevede, per il triennio 2017-2019, che i fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo possano provvedere, nei confronti di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia nei successivi sette anni, al versamento degli oneri correlati a periodi utili al pensionamento precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.

L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto e ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è finalizzato all’esodo del lavoratore. Pertanto, l’efficacia dell’operazione è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario e per la risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in un’unica soluzione, degli oneri e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2019.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti a riguardo con il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017. In attesa dell’implementazione della procedura di invio telematico, le domande saranno presentate dai datori di lavoro presso la struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del lavoratore beneficiario, corredate dalle relative documentazioni e informazioni acquisite direttamente dai lavoratori, utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale nella sezione “prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli“> “Assicurato / Pensionato”.

 

Fonte: INPS