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INPS – Mess. n. 3267 del 09.08.2017: Fondi di solidarietà del credito ordinario e cooperativo - Durata massima e finanziamento dell'assegno straordinario


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Con il messaggio n. 3267/2017 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla durata massima ed alla riduzione del finanziamento dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito ordinario.

Il decreto interministeriale n. 98998/2017 (GU n. 136 del 14 giugno 2017), in attuazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge di bilancio per l’anno 2017 ha infatti previsto la proroga agli anni 2018-2019 della durata massima di 7 anni prevista per il biennio 2016-2017. Quest’ultimo decreto ha altresì previsto l’estensione delle citate disposizioni all’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

Pertanto, per le nuove decorrenze di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito sopra richiamati, comprese nel periodo 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà è pari a 7 anni.

Sempre ad opera della Legge di bilancio 2017 è stata prevista la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015.