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Legge 23 luglio 2021 n. 106 : DL Sostegni-bis è legge


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Pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 la Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sullo stesso supplemento n. 25 è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la citata legge 23/07/2021, n. 106. 

In materia di lavoro sono da segnalare in particolare due misure. Oltre al contratto di rioccupazione e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, in sede di conversione è stata introdotta: 

  • La possibilità per la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello di disciplinare le causali che consentono di derogare al limite dei 12 mesi di durata del contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 24 mesi complessivi come previsto dal Decreto Dignità 87/2019;  
  • Una nuova misura di misura di sostegno alle imprese che investono in formazione professionale di alto livello negli ambiti previsti dal PNRR, con un credito di imposta previsto per spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, pari al 25 per cento. Rientrano le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Per quest'ultima misura, i criteri e modalità di richiesta verranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In sede di conversione è stato invece confermato in toto il contenuto dell'art. 41-bis con cui è stato prevista la possibilità di stipulare, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione “quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica”.

Per quanto concerne le integrazioni salariali 

  • ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, viene consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
  • ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Per le aree di crisi industriale complessa sono stati stanziati 500.000 euro nell'anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all'art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

In materia fiscale sono stati ridefiniti i termini di versamento delle rate della rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata UE. Le nuove scadenze sono : 31 luglio 2021 per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; 31 agosto 2021 per le rate scadute il 31 maggio 2020; 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020; 31 ottobre 2021 per le rate scadute il 30 novembre 2020; 30 novembre 2021 per le rate scadute il 28 febbraio , 31 mazo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Tuttavia, se da un lato, tutti questi reiterati rinvii hanno garantito finora ai contribuenti di far fronte con una certa serenità alla propria posizione debitoria nei confronti del Fisco o di altri enti impositori, dall'altro è altrettanto vero che, subito dopo la pausa estiva, coloro che hanno beneficiato delle continue proroghe si troveranno a dover effetturare in un brevissimo lasso di tempo un numero elevato di versamenti. Governo e Parlamento sono già a lavoro per evitare che una volta concluso il periodo di sospensione i contribuenti si trovino constretti a recuperare tutti i versamenti dovuti.

Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:

  • contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;
  • incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;
  • agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale