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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 45/2018: Impatriati e distacco del dipendente straniero


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Dopo la risol. n. 76/E del 05.10.2018, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul riconoscimento del regime agevolativo speciale per lavoratori impatriati in caso di distacco transnazionale. In particolare, con la Risposta n. 45/2018 viene posto al vaglio dell’Agenzia il caso in cui il lavoratore sia un cittadino straniero assunto per svolgere l’attività lavorativa all’estero in regime di distacco presso una delle società del gruppo.


Agenzia delle Entrate – Risol. n. 72/E del 26.09.2018: Impatriati e contratti infragruppo.

Agenzia delle Entrate – Risol. n. 51/E del 6.07.2018: Impatriati – periodo minimo di residenza all’estero

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 32/2018: Impatriati – Periodo minimo all’estero per i laureati


IL CASO DI SPECIE:

Il dipendente assunto nel 2015 è stato distaccato all’estero nel corso dello stesso anno presso una società del gruppo italiano. Il lavoratore, straniero, pur avendo stipulato un contratto di lavoro con una società italiana, ha mantenuto all’estero il centro dei sui interessi, qualificandosi quale soggetto fiscalmente non residente in Italia.

A seguito di una riorganizzazione aziendale del gruppo, il lavoratore ha accettato una proposta di ricoprire una nuova posizione organizzativa in Italia di portata superiore in termini di competenze, responsabilità e condizioni economiche, trasferendo la propria residenza fiscale in Italia. Dall’integrazione contrattuale resasi necessaria inseguito al nuovo incarico, è apparso evidente che il trasferimento del dipendente non è dipeso dal rispetto delle condizioni contrattuali del distacco, ma è frutto della nuova negoziazione del ruolo.

IL QUESITO:

Considerato che il lavoratore soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla norma ( art. 16, c. 1, del D.lgs. n. 147 del 2015 e dell’ art. 1, c. 1, del D.M. 26 giugno 2016 riportati nella risposta n. 45/2018), l’azienda richiede un nuovo parere circa la limitazione posta dalla circ. n. 17/E del 23.05.2017, parte II°, paragrafo 3.1, secondo cui “il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. Ciò in quanto il loro rientro in Italia, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.

IL PARERE DELL’AGENZIA:

L ’Agenzia accoglie la soluzione prospettata dal contribuente considerando ammissibile l’accesso al beneficio fiscale. La posizione restrittiva adottata nella circ. n. 17 del 23.05.2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da elementi funzionali alla ratio della norma.

Dal canto suo, l’azienda istante aveva evidenziato la duplice ratio legis di contenimento dell’esodo della forza lavoro italiana verso l’estero e di attrazione di forza lavoro altamente qualificata nel nostro Paese attraverso la riduzione della pressione fiscale.

D'altronde una rigida applicazione della circ. n. 17/E del 23.05.2017 si tradurrebbe in un’impostazione discriminatoria nei confronti dei dipendenti di società italiane, “che, grazie alla loro esperienza all’estero, favoriscono lo sviluppo economico del Paese”, al pari dei loro colleghi dipendenti di società estere, che, come loro, “già svolgono un’attività lavorativa nel territorio dello Stato, ad esempio, perché già distaccati in Italia da un’altra società del Gruppo, senza essere tuttavia iscritti all’anagrafe della popolazione residente e senza avere trasferito in Italia la dimora abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali, possono accedere al beneficio a partire dal periodo d’imposta in cui hanno iniziato in Italia lo svolgimento dell’attività lavorativa.”, laddove si decidesse di applicare la posizione restrittiva della circ. n. 17 del 23.05.2017.

a cura della Redazione