Stampa

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 32/2018: Impatriati – Periodo minimo all’estero per i laureati


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 32 del 11.10.2018, fornisce il proprio parere in merito al requisito del periodo minimo di permanenza all’estero di cui all’art. 16, c.2, D.Lgs. n. 147/2015 per i lavoratori laureati o studenti che hanno conseguito il titolo all’estero.

IL CASO DI SPECIE:

L’istante dichiara di aver svolto attività lavorativa all’estero da gennaio 2012 a maggio 2018, essendo iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero ( AIRE ). Rientrato in Italia, nel giugno 2018, è stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ha trasferito la propria residenza nel Comune di appartenenza.

IL QUESITO:

L’interpellante richiede all’Agenzia se possa essere ammesso al beneficio, ai sensi del comma 2° dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.

Ai sensi del citato articolo possono usufruire del beneficio i cittadini dell’Unione Europea che non sono stati residenti in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio e che alternativamente:

  • sono possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. 

Il dubbio sorge anche alla luce del differente requisito al punto a) del comma 1° dell’art. 16, d.lgs. n. 147/2015 .

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul requisito del periodo minimo di residenza all'estero l'Agenzia delle Entrate si era già espressa con la risol. n. 51 del 06.07.2018.  L’Agenzia ha ritenuto sufficiente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni. 

Nei due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, il cittadino italiano iscritto all’AIRE e in possesso di titolo di laurea, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in Italia e non deve aver avuto nel territorio dello Stato italiano il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

Al verificarsi dei detti presupposti, il lavoratore può essere ammesso al regime agevolato dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano e per i quattro periodi di imposta successivi in cui l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.

Fonte: Agenzia delle Entrate