Stampa

Agenzia delle Entrate – Risol. n. 76/E del 05.10.2018: Impatriati e distacco


icona

Con la risol. n. 76/E del 05.10.2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alla possibilità, per i lavoratori rientranti da un distacco transnazionale, di accedere alle agevolazioni fiscali per impatriati previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.


Sull’argomento:

Circ. n. 17/E del 23.05.2017: Impatriati – Agevolazioni fiscali

Risol. n. 51/E del 6.07.2018: Impatriati – periodo minimo di residenza all’estero

Risol. n. 72/E del 26.09.2018: Impatriati e contratti infragruppo.


LA SITUAZIONE DI FATTO:

Il caso di specie sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore che, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ha svolto attività lavorativa in varie aziende per più di dieci anni sia in regime di distacco transnazionale sia con contratti locali. La carriera professionale intrapresa all’estero l’ha portato, al suo ritorno in Italia, a ricoprire un ruolo direttivo e delle mansioni totalmente diverse, in discontinuità rispetto alle precedenti svolte sino al suo rientro.

IL QUESITO:

L’azienda istante ha chiesto chiarimenti in merito al contenuto della circ. n. 17/E del 23.05.2017 dell’Agenzia delle Entrate, laddove viene escluso l’accesso all’agevolazione per i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all’estero “in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro preesistente si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.

In sostanza, lo status di lavoratore distaccato incide sulla fruibilità dell’incentivo fiscale?

IL PARERE:

L’Agenzia precisa che la posizione restrittiva assunta con la circ. n. 17/E del 23.05.2017 è “finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la finalità attrattiva della norma, ciò non preclude la possibilità di valutare ipotesi specifiche in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa”.

L’Agenzia riporta ad esempio alcuni casi di specie in cui è ammesso il beneficio fiscale:

1. IL distacco duraturo nel tempo tanto da affievolire i legami con il territorio italiano e garantire un effettivo radicamento nel territorio estero.

2. Nel caso di un dipendente distaccato che al suo rientro in Italia assume un ruolo aziendale diverso da quello originario per effetto delle maggiori competenze maturate all’estero.

Fonte: Agenzia delle Entrate