Stampa

Agenzia delle Entrate – Risol. n. 72/E del 26.09.2018: Impatriati e contratti infragruppo.


icona

Con la risol. n. 72/E del 26.09.2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli impatriati precisando che, qualora il dipendente instauri più rapporti di lavoro presso società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale in via continuativa per almeno due anni, non vi sono impedimenti circa l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati.

L’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, condizione che invece è stata chiarita direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risol. n. 51 del 06.07.2017, ritenendo sufficiente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Tuir, sono residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Pertanto, soddisfatto tale requisito di residenza, insieme agli altri citati previsti dal medesimo art. 16, non sussistono condizioni ostative per beneficiare dell’agevolazione in presenza di contratti di lavoro stipulati tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.

Fonte: Agenzia delle Entrate