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INPS - Mess. n. 1436 del 10.04.2024 : Riaperta la comunicazione per fringe benefit e stock option


L'Inps torna a occuparsi di fringe benefit e stock option. In particolare, con il mess. n. 1436 del 10.04.2024 , considerata l’esigenza dei datori di lavoro, tenuti a effettuare l’adempimento, di rettificare o di sanare il mancato invio entro lo scorso 21 febbraio , comunica di aver riaperto la procedura per la trasmissione telematica dei dati relativi ai lavoratori cessati, con diritto a pensione nel 2023, percettori di fringe benefit e stock option

Il 4 gennaio 2024, infatti, con il messaggio n. 32 , l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, aveva definito le modalità e i termini, che i datori di lavoro dovevano rispettare, per l’invio dei dati relativi ai dipendenti percettori di tali “omaggi” andati in pensione lo scorso anno, al fine di predisporre le Certificazioni uniche ed effettuare le necessarie operazioni di conguaglio fiscale. 

Fringe benefit e stock option, come altri compensi e vantaggi accessori erogati dal datore di lavoro a integrazione della retribuzione, difatti, devono essere considerati, in base al principio di onnicomprensività, redditi di lavoro dipendente. Il primo termine, come anticipato, era stato fissato al 21 febbraio 2024, per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni. 

Tuttavia, accogliendo le istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con l’ultimo messaggio l’Inps riattiva la funzione di ricezione delle informazioni, comunicando che i flussi tardivi o di rettifica avranno effetti solo sulla predisposizione delle Cu 2024, ma non sui conguagli. Pertanto, i contribuenti interessati dovranno sistemare la questione fiscale nella dichiarazione dei redditi. 

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Il messaggio è l'occasione per poter ripercorre in breve le modifiche apportate nel corso dell'ultimo anno al regime ordinario di tassazione. In base all’articolo 51 del Tuir, fringe benefit e stock option, come altri compensi e vantaggi accessori erogati dal datore di lavoro a integrazione della retribuzione, devono essere considerati, in base al principio di onnicomprensività, redditi di lavoro dipendente. 

In deroga alla disciplina generale, il decreto “Lavoro”, per il solo 2023, ha innalzato da 258,23 euro a 3mila euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del Tuir ( in merito l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circ. n. 23 del 1.08.2023 ). 

Per i lavoratori cessati, l’ente precisa ancora che nel caso in cui le somme o i valori erogati a titolo di fringe benefit e di stock option siano corrisposti ai dipendenti nell’anno di cessazione dal servizio con diritto alla pensione, l’Inps svolge il ruolo di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai datori di lavoro. Per tali compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente (quindi 2023 se erogati fino al 12 gennaio 2024).

Come previsto dalla normativa, l' INPS entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i flussi delle Certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Da ciò la necessità di ricevere, entro il 21 febbraio 2024, i dati relativi ai fringe benefit e stock option erogati nel 2023 al personale cessato dal servizio. I flussi arrivati in ritardo non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Cu 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. 

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