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Entrate - Risposta n. 86/2024 : Rimborsi per doppia contribuzione - chiarimenti sulla corretta tassazione


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Con Risposta n. 86/2024, l' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione applicabile ai rimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali.  

La questione sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda un iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti che ha ricevuto dalla stessa cassa, un rimborso di oneri previdenziali pagati in periodo di doppia contribuzione INPS e CNPADC, in quanto non utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione. 

Da qui la richiesta di chiarimenti sulla corretta tassazione: del rimborso dei contributi previdenziali dedotti dal reddito complessivo in anni precedenti e di quella parte pari alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi e quelli dedotti.

Ebbene, per quanto riguarda il rimborso 2023 per la parte relativa ai contributi oggetto di deduzione negli anni precedenti, il contribuente, dottore commercialista, può in alternativa alla tassazione separata ex art. 17 del D.P.R. n. 917/86, TUIR, optare per la tassazione ordinaria.

I rimborsi andranno comunque indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti.

Per quanto riguarda invece le somme restituite nel 2023 dalla Cassa e corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite all’Istante nel 2023, queste non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi del citato art. 17, comma 1 , lettera n-­bis). Tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall’art. 6 del TUIR e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.

Fonte: Agenzia delle Entrate