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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 205/2019: Premi di risultato - Periodo congruo per misurare gli obbiettivi


aumenti produttività - premi di risultato
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Con la risposta n. 205/2019 , l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al periodo congruo entro il quale misurare e verificare il raggiungimento dei risultati ai fini della detassazione del sistema premiale.

Nota bene: Con le circ. n. 28-E del 15.06.2016 e circ. n. 5-E del 29.03.2018 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell’agevolazione in argomento.

LA SITUAZIONE PROSPETTATA NELLA RISPOSTA N. 205/2019:

Il contribuente prospetta delle complesse relazioni sindacali in azienda, le quali hanno comportato un allungamento dei tempi di stipula del contratto integrativo contenente la definizione degli obbiettivi di redditività.

L’accordo è stato sottoscritto solamente in data 26.11.2018 con la previsione di un premio di risultato a valenza annuale collegato ad un effettivo incremento di redditività fissato in euro 137,5 milioni di euro, incrementale rispetto al valore dell’EBITDA raggiunto nell’anno 2017.

E’ stato chiesto all’ Agenzia delle Entrate un parere riguardo l’applicabilità al sistema premiale dell’imposta sostitutiva dell’ IRPEF con aliquota al 10%.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia delle Entrate, nel valutare la sussistenza delle condizioni per la detassazione, concentra la propria attenzione sulla durata del “ periodo congruo “ dell’art. 2, comma 2 del decreto 25 marzo 2016. Secondo quanto stabilito dal citato decreto, la durata del “periodo congruo” entro il quale valutare il raggiungimento degli obbiettivi è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Nel caso esaminato nella risposta n. 205/2019, tale condizione non risulta soddisfatta tenuto conto che i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento di redditività già in grande linee definito dal decorso annuale.

Per l’Agenzia delle Entrate non risulta ammissibile una determinazione a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, in quanto i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività non ancora realizzatasi.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 205/2019