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Agenzia delle Entrate – Circ. n. 5/E del 29.03.2018: Detassazione Premi di risultato e welfare aziendale 2018


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Con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente nel settore privato. Redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la circolare illustra il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 ed, inoltre, fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa emersi in questo periodo di applicazione, rinviando per il resto a quanto già illustrato con la circolare n. 28/E del 2016. Tra i principali punti di interesse affrontati dalla circolare:

LAVORATORI DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE: 

E' stata ampliata la platea di beneficiari. Possono fruire del regime di favore i lavoratori del settore privato che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 annui, e non più euro 50.000 annui, come in origine previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Come precisato nella circolare n. 28/E del 2016, il limite di reddito conseguito nell'anno precedente viene individuato tenendo conto esclusivamente del  reddito dipendente assoggettato a tassazione progressiva, tenendo escluso quello assoggettato a tassazione separata.

IMPORTO PREMIO EROGABILE: 

La Legge di Bilancio 2017 ha innalzato, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l'importo massimo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che risulta ora fissato a 3.000 euro (nel 2016 erano 2.000) o 4.000 (invece dei precedenti 2.500), nel caso di aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. 

COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI: 

Si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione aziendale. Deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione, elaborato dal datore di lavoro o da comitati paritetici aziendali, secondo le indicazioni del contratto collettivo.

A titolo puramente esemplificativo il piano dovrà riportare: 1) disamina del contesto di partenza; 2) azioni partecipative e relativi indicatori; 3) risultati attesi in termini di miglioramento; 4)il ruolo delle rappresentanze aziendali. 

DIFFERENZIAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO:

L’applicazione dell’imposta sostitutiva, spiega la circolare, è ammessa anche a fronte dell’attribuzione di un premio di produttività differenziato, graduato in ragione di diversi possibili criteri (R.A.L.; giorni di assenza nel periodo di maturazione del premio; appartenenza ad un determinato settore aziendale).

Il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un “periodo congruo” definito dalle parti.

Per “periodo congruo”, chiarisce la circolare, si intende il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.

AZIENDE PRIVE DI RAPPRESENTANZA:

Sin dalla Legge di stabilità 2016, la detassazione per i premi produttività è subordinata all’applicazione di un accordo collettivo aziendale o territoriale. La circolare chiarisce che anche un’azienda che sia priva di rappresentanza sindacale interna può comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato. Nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l'azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per quanto riguarda la detassazione, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro.

PAGAMENTO ANTICIPATO DEI PREMI RISULTATO: 

Al pagamento anticipato, a titolo di acconto, di parte del premio di risultato è applicata l’imposta sostitutiva a condizione che, all’atto della corresponsione, sia stato già riscontrato un valore incrementale. Ovviamente sul datore grava l’onere della verifica effettuata circa il raggiungimento dell’obiettivo.

Nel caso in cui siano previsti più acconti (ad esempio, per trimestri), occorrerà sommare il risultato dell’ultimo trimestre con quelli precedenti: l’imposta sostitutiva si applica se il risultato complessivo risulti incrementale rispetto al parametro previsto nell’accordo collettivo. Ovviamente, qualora alla fine del periodo considerato non si registri l’incremento individuato nel contratto, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le minori imposte versate in occasione degli acconti o indicare ai dipendenti interessati di provvedere in sede di dichiarazione. 

CONVERSIONE DEI PREMI IN BENEFIT: 

In caso di conversione degli importi monetari dei premi di risultato che fruiscono dell’imposta sostitutiva del 10% nei benefit di cui si occupa il TUIR all’art. 51, comma 4, quest'ultimi vanno assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal art. 51 comma 4. 

Si tratta di benefit che, in deroga al " valore normale" sono specificati in modo diverso. Essi sono: 

  • le auto ed i motocicli ad uso promiscuo: viene assunto come valore il 30% dell’importo corrispondente ad un percorso di 15.000 Km. (valore convenzionale), calcolato in base alle tabelle ACI; 
  • prestiti da parte del datore di lavoro: viene assunto, quale valore, “il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”;
  • fabbricati in locazione, uso o comodato: la circolare ricorda che ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera c) del TUIR il valore del reddito da lavoro dipendente è pari alla “differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza”.

  

a cura della Redazione