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DURC di congruità operativo dal 1° novembre : accordo ANCE e decreto ministeriale fissano gli indici


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L'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (l. conv. 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto che al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia aggiunto in edilizia quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera rispetto allo specifico intervento da realizzare. 

In relazione alla previsione legislativa, in data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto un accordo fra le Parti sociali del settore che, fra l’atro, riporta in allegato una Tabella che, in relazione al valore delle diverse opere, indica percentuali di incidenza minima della manodopera.

In data 25 giugno 2021, con decreto del Ministro del lavoro è stato perfezionato il sistema di verifica della congruità della incidenza della manodopera nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o in subappalto ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

In tema di congruità della manodopera, l' Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito i criteri con cui verranno messe in atto le verifiche sulla congruità dell’ incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori con la nota n. 5223/2021.

Tornando al decreto, esso si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dl 1° novembre 2021.

Il decreto tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali con del 2020.

La verifica di congruità si applica nei lavori pubblici e nei lavoratori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

In particolare, le attività interessate sono quelle del settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In applicazione del decreto, la verifica di congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle diverse categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’accordo.

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.

Fonte : Min. Lavoro