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INL – Nota n. 5223/2021 : DURC di congruità - verifiche a partire dal 1° novembre


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L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5223/2021, fornisce alcuni chiarimenti riguardo il nuovo sistema di verifica della congruità dell’ incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili ( cd. DURC di congruità ), definito con il decreto n. 143 del 25.06.2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il provvedimento attua la previsione di cui all’art. 8, comma 10-bis, del Decreto Legge n. 76/2020 ( cd. Decreto Semplificazioni ), recependo quanto previsto dall’ Accordo collettivo del 10.09.2020 stipulato da ANCE. 

L’accordo, con le tabelle allegate, definisce gli indici di congruità in riferimento alle singole categorie di lavoratori, applicabili sia nell’ambito di lavori pubblici che privati ( esclusivamente se sopra i 70mila euro ) eseguiti da imprese affidatarie, in appalto e subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera. 

Le verifiche di congruità partiranno dal 1° novembre è saranno riferite ai dati comunicati alla Cassa Edile sul valore complessivo dell’opera e sul valore dei lavori edili previsti. Prima della conclusione dei lavori ciascuna impresa è tenuta a fare richiesta alla Cassa Edile dell’attestazione di congruità della manodopera. Eventuali difformità ostative al rilascio dell’attestazione verranno comunicate analiticamente all’impresa con un invito alla regolarizzazione entro 15 giorni. Solo una volta scaduto tale termine l’impresa potrà essere iscritta nella Banca dati delle imprese irregolari. 

Qualora venga riscontrato uno scostamento rispetto agli indici di congruità in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile potrà rilasciare ugualmente l’attestazione di congruità previa presentazione di idonea documentazione che giustifichi lo scostamento. 

Fonte: INL